Gruppo Micologico
«Giacomo Bresadola» (APS)
Gruppo Micologico
«Giacomo Bresadola» (APS)

STATUTO SOCIALE
del Gruppo Micologico «G. Bresadola» di Trento
Associazione di Promozione Sociale

Lo Statuto sociale del Gruppo Micologico «G. Bresadola» di Trento è stato modificato dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2023, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trento il 17 maggio 2023 al n. 963 - Serie 3.

Titolo I – Costituzione e scopi

Art. 1 – Il Gruppo Micologico «G. Bresadola» di Trento – APS

  1. Il Gruppo Micologico «G. Bresadola» di Trento, fondato il 7 dicembre 1957, associa i cultori della Micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza ed alla conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.
  2. La denominazione dell'Associazione è Gruppo Micologico «G. Bresadola» di Trento – APS (in breve “G.M.B. Trento – APS”). Il Gruppo ha la propria sede legale in Trento e la sua durata è a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avverrà nell'ambito dello stesso Comune di Trento e, in questo caso, la decisione del trasferimento è deliberata dal Consiglio Direttivo.
  3. Il Gruppo ha assoluta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e disciplinare, nonché piena potestà di iniziative. È regolato dalle norme del codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, da quelle del Codice civile in tema di associazioni, nonché dalle norme del presente statuto.
  4. Esso opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento, ma potrà estendere la propria operatività anche a livello nazionale ed internazionale.

Art. 2 – Attività di interesse Generale

  1. Il Gruppo fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
  2. Esso si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato, prestata in forma libera e gratuita, dagli associati o dalle persone aderenti agli enti associati.
  3. Il Gruppo persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, del codice del Terzo Settore, lettera d) seconda parte, lettera f) e lettera i) come di seguito specificate:
    • attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    • interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con particolare riferimento alla micologia, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Art. 3 – Finalità

  1. Il Gruppo persegue le seguenti finalità:
    1. promuovere attività dirette a diffondere la cultura micologica attraverso lo studio e la ricerca sui funghi e sui problemi connessi alla micologia:
    2. promuovere attività dirette a valorizzare i temi dello studio, della tutela e del rispetto dell'ambiente e della natura, ponendo al centro dei propri obiettivi l'aspetto micologico;
    3. promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela ed al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
    4. promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica.

Art. 4 – Attività

  1. Per il raggiungimento degli scopi suddetti il Gruppo potrà svolgere le seguenti attività:
    1. organizzazione nel campo della micologia di congressi, convegni, comitati scientifici, manifestazioni, incontri, giornate ed uscite di studio, nonché organizzazione ed allestimento di mostre micologiche;
    2. organizzazione e gestione di corsi di formazione e di avvicinamento alla micologia;
    3. organizzazione e realizzazione del censimento dei miceti nel Trentino;
    4. organizzazione e promozione di ogni opportuna iniziativa culturale e formativa per la diffusione della conoscenza micologica ed ecologica presso i giovani e nelle scuole;
    5. raccolta di materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e scienze affini per metterlo a disposizione dei soci;
    6. promozione dell'educazione sanitaria relativa alla micologia;
    7. curare l'edizione, la distribuzione e la cessione di libri e pubblicazioni scientifiche;
    8. promuovere e realizzare iniziative in collaborazione con Comuni, Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
    9. valorizzare i temi dello studio, della tutela e del rispetto dell'ambiente e della natura ponendo al centro dei propri obiettivi l'aspetto micologico.
  2. Il Gruppo potrà svolgere, ex art. 6 del codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso. La competenza nell'individuazione di tali attività spetta al Consiglio Direttivo.
  3. Nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, il Gruppo potrà porre in essere iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi o la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno

  1. L'ordinamento interno del Gruppo è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati.
  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del Gruppo.

Art. 6 – L'iscrizione

  1. L'iscrizione al Gruppo è aperta a tutti. Oltre alle persone fisiche, possono far parte altre Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali del Gruppo stesso, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi quali soci anche altri enti del Terzo Settore, o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.
  2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
  3. AI fini dell'adesione al Gruppo, deve essere presentata domanda scritta al Consiglio Direttivo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali (es. e-mail), che provvede all'ammissione o al diniego dell'iscrizione. L'iscrizione viene registrata nel libro soci e comunicata all'interessato.
  4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del Gruppo e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
  5. L'eventuale provvedimento di diniego all'iscrizione, debitamente motivato, è comunicato per iscritto all'interessato entro 30 giorni dalla deliberazione. L'interessato può proporre ricorso alla prima Assemblea ordinaria utile, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento.
  6. L'adesione al Gruppo è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto del socio al recesso. È quindi esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
  7. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

  1. Il Socio ha diritto:
    1. di partecipare alle Assemblee con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo o passivo;
    2. di essere informato di tutte le attività ed iniziative del Gruppo e di parteciparvi;
    3. di ricevere le pubblicazioni edite dal Gruppo;
    4. di fare uso della biblioteca o delle attrezzature tecniche secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
    5. di prendere visione dei libri sociali e degli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Gruppo con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. A tal fine l'interessato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, il quale provvede nel più breve tempo possibile.
  2. Il socio ha il dovere:
    1. di versare regolarmente la quota sociale annua nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
    2. di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    3. di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  3. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea disciplinato dall'articolo 16, punto 3, del presente Statuto.
  4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 – Le categorie dei soci

  1. I soci possono essere:
    1. Ordinari: quelli che versano annualmente l'intera quota sociale;
    2. Onorari: coloro che per particolari meriti sono proclamati tali dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari prendono parte all'attività e sono soggetti a tutti i doveri e benefici previsti per i soci. Sono esentati solamente dal pagamento della quota annua.

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

  1. La qualifica si perde:
    1. per recesso volontario: ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Gruppo. Il recesso ha effetto immediato.
    2. per mancato pagamento della quota associativa annuale fissata dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo comunica ai soci tale obbligo e invita al versamento, indicando le modalità per provvedere.
    3. Nel caso di mancato pagamento della quota sociale per tre anni consecutivi, la qualifica di socio si perde qualora il socio, dopo la richiesta di regolarizzazione della sua posizione da parte del Consiglio Direttivo, non vi provveda. Il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile.
    4. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto.
  2. Il socio può invece essere escluso dal Gruppo per:
    1. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
    2. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
    3. aver arrecato al Gruppo danni materiali o morali di una certa gravità.
  3. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
  4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso è ammesso, da parte del socio escluso, il ricorso all'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
  5. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 giorni, dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante dovrà essere garantito in Assemblea il diritto di contradditorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso: egli può partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Titolo III – Norme sul volontariato

Art. 10 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

  1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità del Gruppo e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. Il Gruppo deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  3. Il Gruppo deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Dei volontari e delle persone retribuite

  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  2. Il Gruppo svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  3. Esso può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche fra i propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV – Gli organi sociali

Art. 12 – Gli organi sociali del gruppo

  1. Sono organi sociali del Gruppo:
    1. L'Assemblea dei Soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del codice del Terzo Settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
    4. l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.
  2. L'elezione degli organi del Gruppo non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 – L'Assemblea dei Soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

  1. L'Assemblea è l'organo sovrano del Gruppo ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
  2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.
  3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa dell'esercizio sociale.
  4. L'Assemblea può inoltre essere convocata:
    1. su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo;
    2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.
  5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo (se nominato), o il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
  6. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o altro strumento digitale almeno dieci (10) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
  7. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
  8. L'Assemblea può riunirsi anche mediante video conferenza o mista, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 24 del presente Statuto.
  9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio indicato in sede di riunione assembleare.
  10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede del Gruppo.

Art. 14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
    1. approvare il bilancio di esercizio (o il Rendiconto per cassa) predisposto dal Tesoriere e accompagnato dal parere del Consiglio Direttivo;
    2. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale delle attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    3. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
    4. determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale annua;
    5. eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
    6. eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del codice del Terzo Settore;
    7. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dal Gruppo;
    8. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del Gruppo;
    9. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
    10. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
  2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 1/4 degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
  3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
    1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    2. deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
    3. deliberare in merito allo scioglimento del Gruppo ed individuare nel caso di scioglimento, dopo l'avvenuta liquidazione, l'Ente del Terzo Settore cui devolvere il patrimonio sociale residuo.
  2. Per le modifiche dello statuto l'Assemblea Straordinaria delibera, in prima convocazione, in presenza (di persona o per delega) di almeno il 1/4 dei soci in regola con l'iscrizione e con il voto della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Sono ammesse fino a due deleghe per socio.
  3. Per la trasformazione, fusione o scissione del Gruppo, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza dei 1/2 dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono ammesse fino ad un massimo di tre deleghe per socio.
  4. Per lo scioglimento del Gruppo e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono ammesse fino ad un massimo di tre deleghe per socio.

Art. 16 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

  1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
  2. L'esercizio del diritto di voto spetta ai soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
  3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. I soci minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
  4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà dell'Assemblea operare con il voto a scrutinio segreto. Si procede inoltre a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti
  5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

  1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo del Gruppo. E 'eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, sulla base di liste aperte proposte dal Consiglio Direttivo uscente fra i soci che hanno manifestato la loro disponibilità all'elezione, ferma restando la possibilità, in sede di assemblea, dell'aggiunta di ulteriori candidature. E 'composto da un numero di membri che può variare da 7 a 11, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dai successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
  2. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  4. Nel caso di parità di voti nel corso dell'Assemblea elettiva risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
  5. In caso di dimissioni, decadenza o morte di un consigliere prima della scadenza del mandato la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei soci non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del consigliere sostituito, previa ratifica alla prima Assemblea ordinaria utile.
  6. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e l'Organo di controllo provvederà alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo del Consiglio stesso. In mancanza dell'Organo di controllo, la convocazione spetterà al Presidente uscente o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o in subordine al Consigliere più anziano di iscrizione al Gruppo.
  7. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo (se nominato), o il Vice Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 giorni dalla scadenza del termine precedente.
  2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno.
  3. Esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti (non sono ammesse deleghe) di cui uno sia il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente o il Consigliere con maggiore anzianità associativa. Esso delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Le votazioni si effettuano con voto palese. In difetto di convocazione formale, o di mancanza di rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i Consiglieri.
  4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le modalità previste dal successivo art. 24 del presente Statuto.
  5. Dopo ogni riunione consiliare viene redatto dal Segretario o, in caso di assenza, da altro consigliere nominato, un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede del Gruppo.
  6. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Ha la rappresentanza legale del Gruppo di fronte ai terzi e in giudizio. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  2. Egli stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede. Coordina le attività del Gruppo con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
  3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in assenza anche del Vicepresidente, dal Consigliere con maggiore anzianità associativa nel Gruppo.
  4. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento del Gruppo ed, in particolare, ha il compito di:
    1. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
    2. firmare gli atti e i documenti che impegnano il Gruppo sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
    3. curare, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
    4. adottare, in caso di necessità, provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
    5. in caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad un altro consigliere.

IL VICE PRESIDENTE

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

IL SEGRETARIO

  1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti del Gruppo, verifica il pagamento delle quote associative ed aggiorna lo schedario dei soci. Coadiuva il Presidente e il Tesoriere nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione del Gruppo.
  2. Nel caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vicesegretario nominato dal Consiglio Direttivo.

IL TESORIERE

  1. Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Predispone il bilancio o il Rendiconto per cassa, da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria del Gruppo. Provvede inoltre, alla fine dell'esercizio, a redigere la Relazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

  1. Al Consiglio spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo, salvo quanto è riservato alla competenza delle Assemblee dalla legge e dal presente Statuto.
  2. In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:
    1. nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
    2. deliberare la convocazione dell'Assemblea e indire le elezioni delle cariche sociali;
    3. esaminare ed esprimere parere sul bilancio annuale o il rendiconto per cassa, predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci;
    4. provvedere all'ammissione o al diniego delle domande di iscrizione presentate dagli associati;
    5. informare i soci in merito al dovere del versamento della quota sociale annuale, fissata dall'Assemblea, per mantenere l'iscrizione a socio;
    6. individuare le eventuali altre attività, diverse da quelle di interesse generale, che possono essere esercitate dal Gruppo e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale;
    7. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
    8. nominare i componenti il Comitato di Studio e di Ricerca scientifica del Gruppo;
    9. nominare i componenti del Comitato di Redazione del Bollettino;
    10. regolamentare l'uso della biblioteca e delle attrezzature tecniche;
    11. nominare Commissioni, Comitati permanenti o temporanei e conferire particolari incarichi qui non specificatamente previsti, dettando le eventuali norme e direttive per la loro esecuzione;
    12. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento del Gruppo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    13. curare la tenuta dei libri sociali del Gruppo;
    14. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni approvati dall'assemblea;
    15. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento del Gruppo.
  3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto del Gruppo.

Art. 20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri

  1. La carica di consigliere si perde per:
    1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    2. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo, persistenti violazioni degli obblighi statutari o per ogni altro comportamento lesivo degli interessi del Gruppo;
    3. sopraggiunte cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 17 punto 3;
    4. assenza ingiustificata per cinque riunioni consecutive del Consiglio Direttivo; si provvederà alla surroga come previsto dal presente Statuto;
    5. perdita della qualità di socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 9 del presente Statuto.

Art. 21 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

  1. L'Organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico o formato da 3 a 5 membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, su proposta del Consiglio Direttivo, scelti anche fra i non associati. L'unico componente, nel caso di organo monocratico, o almeno uno dei suoi componenti, nell'ipotesi di organo collegiale, devono essere dei revisori legali iscritti nell'apposito registro.
  2. L'Organo di controllo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.
  3. Nel caso di organo collegiale viene nominato al proprio interno un Presidente.
  4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
  5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
  6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 – Competenze dell'organo di controllo

  1. È compito dell'organo di controllo:
    1. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    2. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
    3. esercitare il controllo contabile, accompagnando con una propria relazione anche i bilanci o i rendiconti annuali da sottoporre all'assemblea;
    4. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
    5. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
    6. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
    7. indire l'Assemblea straordinaria in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo.
  2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
  3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 – L'organo di revisione

  1. L'Organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.
  2. L'Organo di revisione rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
  3. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
  4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
  5. Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno del Gruppo.

Art. 24 – Riunioni a distanza degli organi sociali

  1. Le riunioni di tutti gli Organi sociali del Gruppo possono svolgersi, oltre che in presenza dei componenti, anche in collegamento audio/video attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza ecc.) o in forma mista, a condizione che il Presidente possa accertare lo svolgimento della riunione nel rispetto dei criteri di partecipazione, trasparenza e tracciabilità degli intervenuti (identità e legittimazione dei partecipanti con possibilità di accesso alla discussione, di intervento, di votazione simultanea nonché verifica del regolare svolgimento della riunione, constatazione e comunicazione dei risultati della votazione, possibilità per il soggetto verbalizzante di individuare gli eventi della riunione).

Titolo V – Gli organi di funzionamento

Art. 25 – Il comitato di Studio e di Ricerca

  1. Il Comitato di Studio e di Ricerca assume compiti e la struttura prevista dal proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. La qualifica di membro del Comitato è conferita dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Il comitato di Redazione

  1. Il Comitato di Redazione del Bollettino è strumento operativo al servizio della vita associativa del Gruppo, all'indirizzo del quale, d'intesa con il Consiglio Direttivo, deve sempre adeguarsi e agire in piena concordanza di intenti e finalità.
  2. Il Comitato di Redazione può essere costituito da quattro o più componenti, uno dei quali riveste la carica di Direttore Responsabile. Ha il compito di redigere e visionare in comune accordo gli articoli da pubblicare, scegliere la documentazione illustrativa, correggere le bozze e seguire tutte le fasi di preparazione e stampa, curando i rapporti con lo stampatore.
  3. Resta in carica a tempo indeterminato. La nomina e le eventuali variazioni o sostituzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Responsabilità degli organi sociali

  1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'Organo di i controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice del Terzo Settore.

Titolo VI – I libri sociali

Art. 28 – I libri sociali e i registri

  1. Il Gruppo deve tenere i seguenti libri:
    1. il libro dei soci;
    2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
    3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    4. il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo revisione (qualora nominato);
    6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (qualora nominato);

Titolo VII – Norme sul patrimonio del Gruppo e sul bilancio d'esercizio

Art. 29 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in possesso del Gruppo, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
  2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 30 – Risorse economiche

  1. Il Gruppo trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. quote associative ed eventuali contributi degli associati;
    2. donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
    3. contributi pubblici e privati;
    4. proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    5. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
    6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento del Gruppo;
    7. attività di raccolta fondi;
    8. rendite patrimoniali;
    9. proventi di attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del codice del Terzo Settore;
    10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia;
  2. I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea Ordinaria, e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea Ordinaria che ne determina l'ammontare.
  3. Utili e avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 31 – Il bilancio d'esercizio

  1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere redige il bilancio (o il rendiconto per cassa) da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria, previo esame e parere del Consiglio Direttivo., unitamente alla Relazione economico-finanziaria dell'Associazione.
  2. L'Assemblea dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nel caso di particolari esigenze, indicate dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà essere convocata nel maggior termine di 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
  3. Salvo non ricorrano le condizioni ex articolo 13, c.2 del codice del Terzo Settore, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice Rendiconto per cassa.
  4. Qualora esista l'Organo di Controllo il bilancio o il rendiconto per cassa è accompagnato da una relazione dell'organo stesso.
  5. Nei casi previsti dal codice del Terzo Settore il Gruppo provvede alla redazione del bilancio sociale.

Titolo VIII – Scioglimento del Gruppo e devoluzione del patrimonio

Art. 32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento del Gruppo potrà essere deliberato solamente da una Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata con le maggioranze previste dal precedente articolo 15, punto 4 del presente statuto. Tale Assemblea nomina uno o più liquidatori.
  2. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Gruppo, il patrimonio sociale residuo dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata all'assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo IX – Disposizioni finali

Art. 33 – Gratuità delle cariche

  1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti. È ammesso il rimborso documentato delle spese preventivamente autorizzate dal Presidente, o dal Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o sostenute dai soci in attuazione dei programmi deliberati. Le spese sostenute possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 punto 4 del decreto legislativo 117/2017.

Art. 34 – Norme di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Gruppo Micologico «G. Bresadola» di Trento (APS)
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