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Lo Statuto sociale del Gruppo Micologico "G. Bresadola" di Trento è stato modificato dall'Assemblea dei Soci dell'11 maggio 2019, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trento il 6 giugno 2019 al n. 1624 - Serie 3.

STATUTO SOCIALE
del Gruppo Micologico "G. Bresadola" di Trento
Associazione di Promozione Sociale

Titolo 1° - Costituzione e scopi

Art. 1 – Il Gruppo Micologico “G. Bresadola” di Trento – Associazione di Promozione sociale

Il Gruppo Micologico “G. Bresadola” di Trento, fondato il 7 dicembre 1957, associa i cultori della Micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza ed alla conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.

La sua denominazione è Gruppo Micologico “G. Bresadola” di Trento - Associazione di Promozione Sociale, in breve “GMB Trento – APS. Il Gruppo ha la propria sede legale in Trento e la sua durata è a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avverrà nell'ambito dello stesso Comune di Trento e, in questo caso, la decisione del trasferimento è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Gruppo ha assoluta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e disciplinare nonché piena potestà di iniziative. È regolato dalle norme del Codice del Terzo Settore, da quelle del Codice civile in tema di associazioni, nonché dalle norme del presente statuto.

Esso opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento, ma potrà estendere la propria operatività anche a livello nazionale ed internazionale.

Art. 2 - Scopi

Il Gruppo persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi.

Esso opera nei seguenti settori:

  • organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, con particolare riferimento alla micologia, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e dell'ambiente.

Art. 3 - Finalità

Il Gruppo persegue le seguenti finalità:

  1. promuovere attività dirette a diffondere la cultura micologica attraverso lo studio e la ricerca sui funghi e sui problemi connessi alla micologia;
  2. promuovere attività dirette a valorizzare i temi dello studio, della tutela e del rispetto dell'ambiente e della natura, ponendo al centro dei propri obiettivi l'aspetto micologico;
  3. promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela ed al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
  4. promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica.

Art. 4 - Attività

Per il raggiungimento degli scopi suddetti il Gruppo potrà svolgere le seguenti attività:

  1. organizzazione nel campo della micologia di congressi, convegni, comitati scientifici, manifestazioni, incontri, giornate ed uscite di studio, nonché organizzazione ed allestimento di mostre micologiche;
  2. organizzazione e gestione di corsi di formazione e di avvicinamento alla micologia;
  3. organizzazione e realizzazione del censimento dei miceti nel Trentino;
  4. organizzazione e promozione di ogni opportuna iniziativa culturale e formativa per la diffusione della conoscenza micologica ed ecologica presso i giovani e nelle scuole;
  5. raccolta di materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e scienze affini per metterlo a disposizione dei soci;
  6. promozione dell'educazione sanitaria relativa alla micologia;
  7. cura l'edizione, la distribuzione e la cessione di libri e pubblicazioni scientifiche;
  8. promozione e realizzazione di iniziative in collaborazione con Comuni, Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
  9. valorizzazione dei temi dello studio, della tutela e del rispetto dell'ambiente e della natura ponendo al centro dei propri obiettivi l'aspetto micologico.

Il Gruppo potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso. La competenza nell'individuazione di tali attività spetta al Consiglio Direttivo.

Nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, il Gruppo potrà porre in essere iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi o la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Il Gruppo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. Esso fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell'eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, della partecipazione sociale e sull'attività del volontariato. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Titolo 2° - I Soci

Art. 5 – L'iscrizione

L'iscrizione al Gruppo è aperta a tutti. Oltre alle persone fisiche (maggiorenni), possono far parte altre Associazioni di promozione sociale le quali aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come soci anche altri enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

AI fini dell'adesione al Gruppo, deve essere presentata domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede, entro 90 giorni, all'ammissione o al diniego dell'iscrizione. L'iscrizione viene registrata nel libro soci e comunicata all'interessato.

L'eventuale provvedimento di diniego all'iscrizione, debitamente motivato, è comunicato per iscritto all'interessato entro 30 giorni dalla deliberazione. L'interessato può proporre ricorso alla prima assemblea ordinaria utile, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento.

L'adesione al Gruppo è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. è quindi esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili.

Il Socio ha diritto:

  1. di partecipare alle Assemblee con diritto di voto, compreso l'elettorato attivo e passivo;
  2. di essere informato e di partecipare a tutte le attività programmate dal Gruppo;
  3. di ricevere le pubblicazioni edite dal Gruppo;
  4. di fare uso della biblioteca o delle attrezzature tecniche secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
  5. di prendere visione dei libri sociali e degli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Gruppo con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. A tal fine l'interessato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, il quale provvede nel più breve tempo possibile.

Il socio ha il dovere:

  1. di versare regolarmente la quota sociale annua nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
  2. di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. di perseguire le finalità associative;
  4. di partecipare alle iniziative sociali e contribuire alla loro riuscita;
  5. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'articolo 14 del presente Statuto.

Art. 6 – Le categorie dei Soci

I soci possono essere:

  1. Ordinari: quelli che versano annualmente l'intera quota sociale;
  2. Onorari: coloro che per particolari meriti sono proclamati tali dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari prendono parte all'attività e sono soggetti a tutti i doveri e benefici previsti per i soci ; sono esentati solamente dal pagamento della quota annua.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nel confronti del Gruppo.

Il Socio, all'atto dell'adesione, esenta il Gruppo ed i suoi amministratori da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone e cose che dovessero manifestarsi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 7 – La perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

  1. per dimissioni;
  2. per morosità: tutti coloro che non versano la quota sociale nella misura e nei termini proposti dal Consiglio Direttivo e determinati dall'Assemblea dei soci;
  3. per esclusione: pronunciata a maggioranza di voti dai componenti il Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri, nei confronti del socio che assuma atteggiamenti e compia atti contrari all'interesse od al buon nome del Gruppo.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso è ammesso il ricorso all'assemblea ordinaria entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento.

L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 giorni, dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante dovrà essere garantito in Assemblea il diritto di contradditorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso: egli può partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Nel caso di decadenza per morosità, la qualifica di socio si perde decorsi 6 mesi dall'ulteriore richiesta di regolarizzazione del versamento da parte del Consiglio Direttivo. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo 3° - Norme sul volontariato

Art. 8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità del Gruppo e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Il Gruppo deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. Il Gruppo deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. Il Gruppo svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. Il Gruppo può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche fra i propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo 4° - Gli organi Sociali del Gruppo

Art. 10 – Gli organi Sociali del Gruppo

Sono organi sociali del Gruppo:

  1. L'Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30, punto 2 del Codice del Terzo settore;
  4. L'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
  5. Il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano del Gruppo ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto di esercizio. L'Assemblea può inoltre essere convocata:

  1. su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
  2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

5 L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede del Gruppo.

Art. 12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. è compito dell'Assemblea ordinaria:

  1. approvare il bilancio di esercizio, o l'eventuale il rendiconto finanziario e l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  2. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  3. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  4. eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  5. eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore;
  6. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dal Gruppo;
  7. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del Gruppo;
  8. nominare i componenti del Collegio dei Probiviri quando se ne presenta la necessità;
  9. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  10. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. è compito dell'Assemblea straordinaria:

  1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
  3. individuare l'Ente del Terzo Settore cui devolvere, dopo la liquidazione, il patrimonio sociale residuo, nel caso di scioglimento del Gruppo.

2. Per lo scioglimento del Gruppo e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono ammesse fino ad un massimo di tre deleghe per socio.

3. Per le altre deliberazioni, comprese le modifiche statutarie, l'Assemblea Straordinaria delibera, in prima convocazione, in presenza di almeno tre quarti dei soci iscritti e con il voto della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti. Sono ammesse fino ad un massimo di due deleghe.

Art. 14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta ai soci maggiorenni sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo del Gruppo, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, sulla base di liste aperte proposte dal Consiglio Direttivo fra i soci che hanno manifestato la loro disponibilità all'elezione, ferma restando la possibilità, in sede di assemblea, dell'aggiunta di ulteriori candidature. È composto da un numero di membri che può variare da 7 a 11, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

4. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa. Nel caso di parità di voti nel corso dell'assemblea elettiva risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

5. In caso di dimissioni, decadenza o morte di un consigliere prima della scadenza del mandato la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei soci non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del consigliere sostituito, previa ratifica alla prima Assemblea ordinaria utile. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e l'Organo di controllo provvederà alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo del Consiglio stesso.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto (anche tramite e-mail), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno.

3. Esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti (non sono ammesse deleghe) di cui uno sia il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente o il Consigliere con maggiore anzianità associativa. Esso delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancanza di rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i Consiglieri.

5. Dopo ogni riunione consiliare viene redatto dal Segretario o, in caso di assenza, da altro consigliere nominato, un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede del Gruppo.

6. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere

Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Ha la rappresentanza legale del Gruppo di fronte ai terzi e in giudizio. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Egli stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede. Coordina le attività del Gruppo con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in assenza anche del Vicepresidente, dal Consigliere con maggiore anzianità associativa nel Gruppo.

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento del Gruppo ed, in particolare ha il compito di:

  1. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
  2. firmare gli atti e i documenti che impegnano il Gruppo sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  3. curare, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere,l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  4. adottare, in caso di necessità, provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando tutti i poteri e le funzioni dello stesso.

Il Segretario

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, conserva tutti gli atti del Gruppo, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali. In caso di sua assenza o prolungato impedimento viene sostituito da un Vicesegretario nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo; tiene il registro delle entrate e delle uscite, predispone il bilancio o il rendiconto finanziario, la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea generale, previo esame del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo, salvo quanto è riservato alla competenza delle Assemblee dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. esaminare ed esprimere parere sul bilancio o il rendiconto finanziario annuale, predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci;
  2. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  3. nominare i componenti il Comitato di Studio e di Ricerca scientifica del Gruppo;
  4. nominare i componenti del Comitato di Redazione del Bollettino;
  5. regolamentare l'uso della biblioteca e delle attrezzature tecniche;
  6. nominare Commissioni, Comitati permanenti o temporanei e conferire particolari incarichi qui non specificatamente previsti, dettando le eventuali norme e direttive per la loro esecuzione;
  7. provvedere all'ammissione di aspiranti soci e all'esclusione di soci;
  8. individuare le eventuali altre attività, diverse da quelle di interesse generale, che possono essere esercitate dal Gruppo;
  9. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  10. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento del Gruppo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  11. curare la tenuta dei libri sociali del Gruppo;
  12. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni approvati dall'assemblea;
  13. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento del Gruppo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto del Gruppo.

Art. 18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri

La carica di consigliere si perde per:

  1. dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  2. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo, persistenti violazioni degli obblighi statutari o per ogni altro comportamento lesivo degli interessi del Gruppo;
  3. sopraggiunte cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 13 punto 2;
  4. assenza ingiustificata per cinque riunioni consecutive del Consiglio Direttivo; si provvederà alla loro surroga come previsto dal presente Statuto.

Art. 19 - L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico o formato da 3 a 5 membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, su proposta del Consiglio Direttivo, scelti anche fra i non associati. L'unico componente, nel caso di organo monocratico, o almeno uno dei suoi componenti, nell'ipotesi di organo collegiale, devono essere dei revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

3. Nel caso di organo collegiale viene nominato al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 20 - Competenze dell'Organo di controllo

1. è compito dell'organo di controllo:

  1. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  3. esercitare il controllo contabile, accompagnando con una propria relazione anche i bilanci o i rendiconti annuali da sottoporre all'assemblea;
  4. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  5. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  6. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
  7. indire l'Assemblea straordinaria in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - L'Organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno del Gruppo.

Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nel Gruppo. È nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Collegio dei Probiviri propone al Consiglio Direttivo i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto sociale da adottare nei confronti dei soci, previa contestazione degli addebiti alla parte interessata.

I componenti il Collegio dei Probiviri vengono nominati di volta in volta, quando se ne presenta la necessità.

Titolo 5° - Gli organi di funzionamento

Art. 23 – Il Comitato di Studio e di Ricerca

Il Comitato di Studio e di Ricerca assume compiti e la struttura prevista dal proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. La qualifica di membro del Comitato è conferita dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Il Comitato di Redazione

Il Comitato di Redazione del Bollettino è strumento operativo al servizio della vita associativa del Gruppo, all'indirizzo del quale, d'intesa con il Consiglio Direttivo, deve sempre adeguarsi e agire in piena concordanza di intenti e finalità.

Il Comitato di Redazione può essere costituito da quattro o più componenti, uno dei quali riveste la carica di Direttore Responsabile. Ha il compito di redigere e visionare in comune accordo gli articoli da pubblicare, scegliere la documentazione illustrativa, correggere le bozze e seguire tutte le fasi di preparazione e stampa, curando i rapporti con lo stampatore.

Resta in carica a tempo indeterminato. La nomina e le eventuali variazioni o sostituzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dal Gruppo rispondono, oltre al Gruppo stesso, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto del sodalizio.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo 6° - I Libri sociali

Art. 26 – I Libri sociali e i Registri

Il Gruppo deve tenere i seguenti libri:

  1. il libro dei soci;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Titolo 7° - Norme sul patrimonio del Gruppo e sul bilandio d'esercizio

Art. 27 – Risorse economiche

Il Gruppo trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. quote associative ed eventuali contributi degli associati;
  2. donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
  3. contributi pubblici e privati;
  4. proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  5. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni
  6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento del Gruppo;
  7. attività di raccolta fondi;
  8. rendite patrimoniali;
  9. proventi di attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
  10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea Ordinaria, e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea Ordinaria che ne determina l'ammontare.

è vietata, tra i soci, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del gruppo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili ed avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 28 - Il Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio deve procedere alla formazione del bilancio o del rendiconto di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nel caso di particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto, indicate dal Consiglio Direttivo, l'assemblea potrà essere convocata, nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora non ricorrano le condizioni ex articolo 13, c.2 del Codice del Terzo Settore, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto economico/finanziario per cassa, predisposto dal Tesoriere unitamente alla relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo e al conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria, previo esame del Consiglio Direttivo. L'organo di Controllo accompagna i bilanci o i rendiconti annuali con una propria relazione.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore il Gruppo provvede alla redazione del bilancio sociale.

Art. 29 - Patrimonio del Gruppo

Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in possesso del Gruppo, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.

È utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.

Titolo 8° - Scioglimento del Gruppo e devoluzione del patrimonio

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento del Gruppo potrà essere deliberato solamente da una Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata con le maggioranze previste dal precedente articolo 13, punto 2 del presente statuto. Tale Assemblea nomina uno o più liquidatori.

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Gruppo, il patrimonio sociale residuo dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata all'assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento o, in mancanza alla Fondazione Italia sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo 9° - Disposizioni finali

Art. 31 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti. è ammesso il rimborso documentato delle spese preventivamente autorizzate dal Presidente, o dal Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o sostenute dai soci in attuazione dei programmi deliberati. Le spese sostenute possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 punto 4 del D.Lgs 117/2017.

Art. 32 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.